Acque Minerali

 

Riportiamo questo curioso caso del 1973 , in quanto una piccola ditta sangermanese si trova a difendere un suo diritto contro una grande azienda a livello nazionale.

Il 1° ottobre 1969, con due distinte domande, Lidia Castro ( rappresentante legale della Ditta Sangemini ) chiedeva il brevetto di marchio, rispettivamente, per le diciture « Sangennaro » e « Sangermano », al al fine di contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 32, particolare « acque minerali e gassose e altre bevande non non alcooliche ». In data 18 maggio 1971 , l'Ufficio Centrale Brevetti facendo riferimento all'Art. 20 del 21 giugno 1942 n.929 , chiedeva il parere delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca e di Napoli. La prima non poneva particolari obiezioni , la seconda, al contrario, comunicava di aver adottato una deliberazione di giunta, contenente parere contrario al richiesto brevetto in considerazione che l'eventuale concessione dello stesso potrebbe trarre in inganno circa la provenienza del prodotto » con la preoccupazione che ove fosse stato concesso il marchio "Sangermano" , esso sarebbe stato suscettibile di creare in futuro una situazione di ingiustificato privilegio .

Similmente il 23 luglio , la ditta "Sangermano" di San Germano Vercellese esercente attività commerciale all'ingrosso nel settore acque minerali , chiedeva anch'essa che venisse rifiutato il brevetto richiesto , mentre la Camera di Commercio di Vercelli , confermava il 27 successivo l'esistenza di codesta ditta e il suo già menzionato parere contrario alla concessione del marchio.

 

Rivista di Diritto Commerciale - A.Giuffrè - 1974