UNA DELIBERA ILLEGITTIMA

 

Deliberazione comunale – Esonero dei comunisti poveri dal dazio di macellazione dei suini – Aggravio della sovraimposta fondiaria – Annullamento della deliberazione – Legge comunale, art. 136 e 227. del 20 novembre 1869.

Il decreto prefettizio di annullamento di una deliberazione comunale emanato dopo trascorso il termine di 30 giorni prefisso dalla legge è illegale e deve essere revocato d'uffizio dal Governo del Re. Viola la legge e deve perciò essere annullata, occorrendo anche d'uffizio, la deliberazione colla quale il Comune stabilisca di concorrere per la metà nel pagamento del dazio consumo governativo sulla macellazione dei suini a favore dei comunisti proveri provvedendo per un proporzionale aggravio della fondiaria, senza riguardo se ciò non sollevi richiami dai proprietari, e alle circostanze speciali che rendano difficile l'esazione del dazio da parte dei comunisti poveri (Parere del Consiglio di Stato, 7 febbraio 1871, dal Ministero adottato). Il Consiglio, ecc.; Vista la relazione del Ministero dell'interno, 18 gennaio 1871, relativa al ricorso del Comune di S. Germano Vercellese contro un decreto del Prefetto di Novara in data 7 maggio 1870 che annullò una sua deliberazione; Vista la deliberazione del Consiglio comunale in data 20 novembre 1869 colla quale stabilì di concorrere per la metà al pagamento della tassa governativa sulla macellazione degli animali suini, in sussidio dei comunisti poveri, escludendo dal beneficio la macellazione degli animali stessi destinati alla pubblica vendita; Visto il ricorso deliberato dalla Giunta e ratificato dal Consiglio, ecc.; Che per quanto filantropico fosse il motivo che decise il Consiglio comunale di S. Germano a far pagare ai comunisti la metà soltanto della tassa imposta alla macellazione degli animali suini, provvedendo all'altra metà con un proporzionale aggravio sulla fondiaria, questa sua deliberazione si trova in aperta violazione della legge, perchè cangia la natura di una tassa governativa, unitamente alle persone che debbono pagarla ed alla materia sulla quale è imposta; Che se lo stato miserabile degli abitanti del Comune consigliava qualche temperamento non era quella la forma colla quale il Consiglio comunale poteva soddisfare i suoi pietosi sentimenti; Che a nulla rileva che, tranne un solo ricorrente, i proprietari del Comune abbiano consentito di buon animo a subire l'aggravio imposto, perchè la violazione della legge non può sanarsi neppure coll'acquiescenza di chi ne risente danno; Che neppure è da valutarsi il motivo che questa liberalità fu fatta senza ricorrere ad un aggravio d'imposta, ma consacrandovi i fondi disponibili del 1868, – perchè se di quei fondi non si disponeva allora, si sarebbe disposto in appresso in spese d'interesse generale, e non già a benefizio esclusivo di una sola classe di comunisti; Che quanto ai pericoli che correrebbe l'ordine pubblico se si ripetesse oggi dai contribuenti la metà della tassa non pagata, il Consiglio di Stato non può farsene giudice, e molto meno trovarvi una ragione per deflettere dalla rigorosa applicazione della legge; Che per altro tuttochè si ritenga illegale la precitata deliberazione del 20 novembre 1869, il Prefetto non era in facoltà di annullarla il 7 maggio 1870 non risultando che egli ne avesse avuto conoscenza soltanto in quel giorno, e perciò l'annullamento dovrebbe essere dichiarato dal Governo; E per questi motivi, conformi alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra questa materia; Avvisa che, revocato il decreto di annullamento del Prefetto di Novara, la deliberazione del Consiglio comunale di S. Germano sia annullata per decreto governativo.