San Germano e il Duca Emanuele Filiberto

 

 

Il ducato che ereditò alla morte del padre nel 1553 era il campo di battaglia delle lotte tra francesi e spagnoli e proprio in quell'anno venne occupato dalle truppe di Enrico II re di Francia. Appena diventato Duca , il 18 Agosto 1553 ordina tramite il suo luogotenente Renato di Challant di convocare  un assemblea ad Aosta in cui far confluire tutti i borghi del suo Ducato per il giuramento di fedeltà. "...de haver la medesima obedientia dale altre terre , maxime dal ducato d'Auosta , Yvrea , Santhià et San Germano , a quali lochi non potentomi trasferire per le indisposicione de li tempi , et per da qui provedar alle cosse importanti del stato , il che non potrebemo far comodamente se fossero altrove , havendo fatto ellectione da voi , il signor Michaelle signor di Glectania , damovi ampla et general possanza et facultà de andare alli loghi predetti et far congregar in Aosta li Stati del paese , et da loro per sindici et procuratori a nome de tuti , .....". I luoghi citati , compreso il nostro borgo erano di fatto occupati da francesi anche se formalmente dipendenti da Ducato di Savoia.

Nel 1567 la comunità sangermanese è alle prese col Duca colle concessioni statutarie fatte al tempo della dedizione del borgo a Casa Savoia e poi rinnovate dalla Duchessa Jolanda . A tale proposito riportiamo in alcuni brani il testo della sentenza con cui il Duca ratifica la conservazione dei privilegi ecc. dopo le trattative intercorse tra la i messi della Comunità e l'avvocato fiscale del Duca Emanuele Filiberto. " .... per detta giurisdizione civile e criminale, mero e misto imperio , cioè per la prima cognizione , non siano ( gli uomini di S.Germano ) nell'esercitio di detta giurisditione e nella perceptione del emolumento et fructi da essa provenienti et dependenti , in modo alcuno turbati o molestati ....salvo in caso di appellatione da diffinitiva interloquutoria conforme alli decreti et reservata la moderationeinfrascritta. Di più ordiniamo.... che detta comunità et homini di S.Germano , facendo alle parti collitiganti bona giustitia , siano mantenuti in perpetuo nel possesso et ragioni , pacifico libero , quieto et absoluto con suoi dependenti emergenti e connexi , circoscritte le eccetioni del fisco et altre che puotessero addursi in contrario , di esercir et ministrar la giustitia civile et criminale per la prima cognitione et di perciper et golder li emolumenti , etc....servando sempre l'infrascritta moderatione.....La moderatione è questa che le condannagioni , pene emende et altri emolumenti criminali quali perverranno dalli delitti che occorreranno in detta primacognitione , spettino come sopra ad essi di S.Germano , cioè in caso di homicidio o confiscationi de beni sin alla somma di lire duecento pavese usitate ; et tutto quello che sarà di più spetti al fisco. Et in tutti li altri casi et cause haveranno le pene particolarmente descritte et specificate in li sudetti loro statuti , togliendo le pene alla ratta della valsuta sudetta , et occorrendo che siano condannati in maggio somma che non importano le dette pene statutarie , il sopra più spetterà al fisco come sopra ; et nelli casi che non sono compresi in detti statuti , haveranno quello che dispone la ragione commune , mentre non excedi la sudetta somma in lire duecento pavesi .... ." Ci piace riportare anche un altro passo di detta confermazione : si parla della dedizione spontanea e della fedeltà dei Sangermanesi dimostrata " ...non con puoca loro grave iattura nelli tempidelle passate guerre esponendo loro proprie vite a conservatione del honor et stato di detta nostra casa et nostro massime patir l'assedio , batteria et assalti del esercito del Ecc.mo Galeazzo che fu Duca di Milano , dal qual per Dio gratia si diffesero supportando grandissimo danno da soldati tanto Imperiali quanto Francesi , alli quali sono stati astretti non solamente dar il vivere , ma anco soccorrerli di danari , et patito saccomanni , et haverci soccorso noi de danari , obligatosi per il tasso , et in armar li soldati per la militia paesana introdotta da noi a conservatione de nostri stati , et in fortificar quel presidio et altri eccessivi et innumerabili carighi oltra li ordinari....."

Il 4 settembre 1568 il Duca Emanuele Filiberto riapprova gli statuti sangermanesi

Nel 1583 il Duca ritorna sui privilegi concessi ai sangermanesi e ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

" di più concediamo et permettiamo a detta Comunità et huomini di S.Germano che li Procuratori che saranno da detta Comunità di presente et per l'avenire deputati , et chi sarà da loro sostituito , possino comparer et fare istanze in tutte le cause criminali , et comparer et procurare in tutte le cause civili di detta Comunità. E quando detta Comunità accusarà detti criminali , che l'accusatore di essi et chi sarà da lui sostituito possi parimenti comparer et far l'istanza del fisco in tutte le cause criminali come sopra....".

In virtù delle passate tribolazioni dei sangermanesi patite per essere stati sempre fedeli a Casa Savoia , venivano rinconfermate , con piccole modifiche e aggiustamenti alla nostra Comunità i benefici ottenuti dai precedenti statuti .

 

BIBLIOGRAFIA - Don Giovanni di Mendozza e il Marchesato di San Germano - Luigi Rollone - 1899