L 'abolizione della servitù della gleba dei Sangermanesi
L'ordinamento del 1243 dello Statuto vercellese del 1241, in cui Il Comune di Vercelli dichiara liberi tutti gli uomini della sua giurisdizione.
In nome del Signore, amen. Dato 
che gli uomini e i rustici abitanti nei 
castelli, nelle località e nelle ville del districtus 
e della giurisdizione di Vercelli […] erano soggetti ai loro signori – sui fondi 
e sulle aie dei quali sorgevano le loro abitazioni – così da essere oppressi e 
tormentati, ad arbitrio di costoro, con fodri, banni, maltollètte , angarìe, 
parangarìe ed altre innumerevoli estorsioni, per cui venivano sempre di più a 
trovarsi nell’impossibilità di accollarsi e di sostenere gli oneri pubblici 
imposti, dalla città e dal Comune di Vercelli e questo motivo tratteneva inoltre 
molti uomini di altre giurisdizioni e di altri 
districtus dal venire ad abitare nel districtus 
di Vercelli, cosicché la città non riceveva incremento ; dato che, cosa ancor 
più grave, i detti signori esercitavano una potestà sulle persone dei loro 
uomini, dato che lo Statuto del Comune di Vercelli conteneva una norma per cui i 
podestà non avrebbero dovuto rendere giustizia ai 
rustici per colpe 
commesse nei loro confronti dai signori […] e che gli uomini erano soggetti 
all’autorità dei propri signori anche sul piano giudiziario, per cui veniva ad 
essere ridotta la giurisdizione cittadina […], (il podestà e le altre autorità 
comunali cittadine) stabilirono e ordinarono quanto segue circa la libertà e 
l’affrancazione degli uomini nei confronti dei signori.
D’ora in avanti nessuna persona, la quale abbia […] uomini nella giurisdizione e 
nel districtus di Vercelli o abbia 
fondi e terreni sui quali risiedano determinate persone, possa o debba 
esercitare alcuna sovranità, giurisdizione, prerogativa o districtus 
su tali uomini o persone né avere la loro successione né esigere da loro il 
fodro, il banno o altre maltollètte né costringerli a prestare angarìe e 
parangarìe né estorcere o esigere alcunché da loro: questi uomini siano al 
contrario liberi e immuni sotto ogni riguardo nei confronti dei rispettivi 
signori. Fermo restando tuttavia che per fondi, terreni e beni fondiari di ogni 
sorta i signori abbiano, percepiscano dagli uomini e dalle terre e possano 
esigere quanto deve essere versato loro come corrispettivo dei fondi e delle 
terre, per reciproca convenzione e per consuetudine […]. (Vengono poi 
abrogati i capitoli 231, 232 e 181 dello Statuto del 1241).
Questo beneficio venga concesso ed esteso solo a quegli uomini che prestino 
obbedienza ai reggitori e al Comune della città di Vercelli, non a coloro che in 
alcun tempo si rendano avversari e ribelli ai reggitori e al Comune di Vercelli 
[…].
Aggiunta dell’ 11 febbraio 1252. 
È stabilito e ordinato che se il Comune e gli uomini del borgo di Crescentino, 
il Comune e gli uomini del borgo di Livorno , il Comune e gli uomini di 
Masserano, il Comune e gli uomini di Rovasio Nuovo, il Comune e gli uomini di 
Santhià e il Comune e gli uomini di S. Germano non si presenteranno entro le 
Calende di maggio agli ordini del podestà o del reggitore del Comune di 
Vercelli, verranno esclusi in perpetuo da ogni libertà, affrancazione e immunità 
nei confronti dei loro signori e nei confronti del Comune di Vercelli e verranno 
ricondotti alla condizione in cui si trovavano quando non avevano ricevuto 
ancora nessun atto di libertà dal Comune di Vercelli.