L 'abolizione della servitù della gleba dei Sangermanesi
L'ordinamento del 1243 dello Statuto vercellese del 1241, in cui Il Comune di Vercelli dichiara liberi tutti gli uomini della sua giurisdizione.
In nome del Signore, amen. Dato
che gli uomini e i rustici abitanti nei
castelli, nelle località e nelle ville del districtus
e della giurisdizione di Vercelli […] erano soggetti ai loro signori – sui fondi
e sulle aie dei quali sorgevano le loro abitazioni – così da essere oppressi e
tormentati, ad arbitrio di costoro, con fodri, banni, maltollètte , angarìe,
parangarìe ed altre innumerevoli estorsioni, per cui venivano sempre di più a
trovarsi nell’impossibilità di accollarsi e di sostenere gli oneri pubblici
imposti, dalla città e dal Comune di Vercelli e questo motivo tratteneva inoltre
molti uomini di altre giurisdizioni e di altri
districtus dal venire ad abitare nel districtus
di Vercelli, cosicché la città non riceveva incremento ; dato che, cosa ancor
più grave, i detti signori esercitavano una potestà sulle persone dei loro
uomini, dato che lo Statuto del Comune di Vercelli conteneva una norma per cui i
podestà non avrebbero dovuto rendere giustizia ai
rustici per colpe
commesse nei loro confronti dai signori […] e che gli uomini erano soggetti
all’autorità dei propri signori anche sul piano giudiziario, per cui veniva ad
essere ridotta la giurisdizione cittadina […], (il podestà e le altre autorità
comunali cittadine) stabilirono e ordinarono quanto segue circa la libertà e
l’affrancazione degli uomini nei confronti dei signori.
D’ora in avanti nessuna persona, la quale abbia […] uomini nella giurisdizione e
nel districtus di Vercelli o abbia
fondi e terreni sui quali risiedano determinate persone, possa o debba
esercitare alcuna sovranità, giurisdizione, prerogativa o districtus
su tali uomini o persone né avere la loro successione né esigere da loro il
fodro, il banno o altre maltollètte né costringerli a prestare angarìe e
parangarìe né estorcere o esigere alcunché da loro: questi uomini siano al
contrario liberi e immuni sotto ogni riguardo nei confronti dei rispettivi
signori. Fermo restando tuttavia che per fondi, terreni e beni fondiari di ogni
sorta i signori abbiano, percepiscano dagli uomini e dalle terre e possano
esigere quanto deve essere versato loro come corrispettivo dei fondi e delle
terre, per reciproca convenzione e per consuetudine […]. (Vengono poi
abrogati i capitoli 231, 232 e 181 dello Statuto del 1241).
Questo beneficio venga concesso ed esteso solo a quegli uomini che prestino
obbedienza ai reggitori e al Comune della città di Vercelli, non a coloro che in
alcun tempo si rendano avversari e ribelli ai reggitori e al Comune di Vercelli
[…].
Aggiunta dell’ 11 febbraio 1252.
È stabilito e ordinato che se il Comune e gli uomini del borgo di Crescentino,
il Comune e gli uomini del borgo di Livorno , il Comune e gli uomini di
Masserano, il Comune e gli uomini di Rovasio Nuovo, il Comune e gli uomini di
Santhià e il Comune e gli uomini di S. Germano non si presenteranno entro le
Calende di maggio agli ordini del podestà o del reggitore del Comune di
Vercelli, verranno esclusi in perpetuo da ogni libertà, affrancazione e immunità
nei confronti dei loro signori e nei confronti del Comune di Vercelli e verranno
ricondotti alla condizione in cui si trovavano quando non avevano ricevuto
ancora nessun atto di libertà dal Comune di Vercelli.