Istituzione di una Cappellania Laicale nella

Chiesa della Madonna SS. di Loreto

MAPPA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO DI FINE 700 FACCIATA DELLA CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO

    ALCUNI DATI STORICI

-  Chiesa della Madonna di Loreto costruita nel 1633

- Giovanni Pietro Facciotti con testamento del 5 dicembre 1636 lascia lire 10 alla Chiesa della Madonna di Loreto

- Con suo testamento in data 15 aprile 1643 , Giovanni Francesco Bricco prevosto di S.Germano lascia una casa alla Chiesa della Madonna di Loreto

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CappellanìaEnte ecclesiastico costituito per volontà di un fedele, mediante donazione o testamento, per un fine di culto, soprattutto per la celebrazione di messe a un determinato altare di una determinata chiesa.

Cappellania laicale - è un ente privo di erezione canonica. Non è pertanto un beneficio anzi non può dirsi neppure un ente ecclesiastico in stretto senso, e secondo molti non dovrebbe neppure considerarsi come una persona morale. Si tratterebbe soltanto di una massa di beni che rimanendo nel patrimonio del fondatore e suoi eredi formerebbero una massa autonoma con apposita destinazione. Il titolare viene nominato dal fondatore e suoi eredi ed è revocabile ad nutum (almeno di regola). Può talora essere anche un laico, il quale si servirà di un sacerdote per quegli atti di culto disposti dal fondatore che necessitino l'opera di persona rivestita dell'ordine sacerdotale.

Dal Lascito Testamentario che andiamo ad esporre ci giungono alcune informazioni sulla Chiesa della Madonna SS di Loreto e sul nostro Borgo nella seconda metà del 700.  Il Capitamo Pietro Germano Negro appartiene ad una illustre famiglia sangermanese che ha lasciato illustri personaggi alcuni esponenti di questa famiglia si ritrovano su antichi registri al secolo XIV risale il capostipite del casato , tal Giovanni Antonio De Negri che proveniente da Torino si stabilisce a San Germano come giudice del luogo , e di suo pugno risale la prima stesura nel 1380 degli Statuti di San Germano.

Instrumento, nel quale si narra, che, riflettendo il signor Capitano Pietro Germano Negro già Luogotenente ne' Dragoni di Sardegna , tener, e posseder beni stabili, massime coltivi, e non potervi dare la dovuta assistenza, abbi stimato, atteso che il medesimo tiene sopra il territorio di San Germano, e Diocesi di Vercelli una fabbrica di cascina con beni coltivi, e nel luogo di San Ger mano un corpo di casa civile, e rustico, di maggior suo utile di quelli alienare a motivo della di lui residenza nella Città di Valenza....

...........Comecchè con tale alienazione resterebbe abolito, e circoscritto l'effetto della Capellania laicale stata dal suddetto signor Capitano fondata in virtù di suo testamento degli 8 marzo 1752, essersi tra essi contraenti convenuto, che detto signor Capitano Negro debba annullare il suddetto testamento.........

In dispositiva il predetto signor Capitano Germano Negro per se, e suoi ha abolito, e circoscritto il suddetto testamento non tanto in , quello che riguarda la fondazione in esso fatta della Capellania laicale, quanto in ogni altra disposizione ivi espressa di modo, che non facci più alcuna fede in giudizio, o fuori, indi ha parimenti per se, e suoi per cosa libera, e franca allodiale quanto alla cascina, e beni coltivi, e quanto al corpo di casa immune da ogni sorte di carico, e vincolo, salvo da carichi comuni nativi di detto luogo di San Germano, dà, vende, e cede al suddetto signor Luogotenente Casimiro Negro suo nipote fraterno presente, stipulante, ed accettante per se, e suoi, cioè un corpo di casa civile continente più una fabbrica di cascina con diverse pezze di terra prativa, e coltiva, cioè più nella regione .

il suddetto signor acquisitore non pagherà alcun interesse, e solamente dovrà sottomettersi, come si è sottomesso all'adempimento dell'Opera pia della celebrazione delle Messe infra espresse, che detto signor Capitano Negro ordina sii eretta, e fondata, come erige, e fonda sopra il suddetto prezzo di ll. I 2 m.

Esige che l'Opera (La Cappellania ) si eretta come suoi intendimenti rispettando e seguenti punti : Primo. Che l' Opera pia suddetta debba essere dell'obbligazione di far celebrare da quel Religioso, che si stimerà tempo per tempo dal vocato una Messa mensile in ogni anno, pendente la vita di detto signor Capitano, alla Madonna Santissima di Loreto nella Chiesa fuori della porta superiore di detto luogo, e venendo a rovinarsi, o demolirsi detta Chiesa, e non più riedificandosi, all'altare della Madonna del Rosario della Parrocchiale di detto luogo, da principiare la suddetta celebrazione di detta Messa mensile col prossimo mese di gennaio dell'anno 1757. Secondo. Indilatamente seguita la morte di detto signor Capitano Negro fondatore cesserà la suddetta Messa mensile, e sarà stabilita a luogo di essa una Messa ebdomadaria perpetua celebranda in detta Chiesa nella forma sovra individuata. Terzo. Ove premorissero al detto signor Capitano Negro il suddetto signor Luogotenente Gio. Casimiro, e la signora Francesca Maria presentanea di lui moglie, e che al tempo della morte di detto signor Luogotenente, e di detta signora sua moglie si ritrovassero figliuoli di essi, oppure nel caso, che al tempo di detta rispettiva loro morte non avessero figliussi tanto maschi, che femmine, ha detto signor Capitano Negro stabilito, e fissato indilatamente, seguita la morte dell'ultimo sopravvivente di detti giugali Negro, altra Messa pure ebdomadaria celebranda in perpetuo ove, e come sopra, in modo che le Messe perpetue ebdomadarie saranno in numero di due , compresa la prima ebdomadaria sopra fissata nel capo secondo. Quarto. Ogni vocato sarà tenuto a provvedere la cera, e suppellettili per la celebrazione di detta Messa, con, pagare lº elemosina al Celebrante sì, e come riuscirà di convenire detta elemosina. Quinto. Il suddetto signor Luogotenente Negro in correspettivo, che non deve pagare le suddette ll. 12 m.,di L. 4000 nel modo sovra convenuto col suddetto sign. Capitano Negro, cede a favore del vocato a detta Opera pia tutti li suddetti stabili da lui acquistati in virtù del presente instrumento, detratti solamente quei stabili suddetti da rimettersi al detto signor Capitano Negro in pagamento di dette L. 4000 , e tal cessione di detti stabili da estendersi solamente a favore del vocato del semplice usufrutto, e goldita de medesimi stabili da tener luogo agli interessi di dette ll. 12 m., oppure di dette L.. 8ooo, e detto usufrutto, e goldita di detti beni sarà il reddito perpetuo di detta Opera Pia, epperò detti beni stabili non saranno mai soggetti ad alcun vincolo, nè sottoposti ad alcuna cosa, che possa impedire in avvenire la goldita, ed usufrutto suddetto a favore di detti vocati, e solamente saranno soggetti al pagamento delle taglie, quali dovranno pagarsi dal vocato tempo per tempo di detta Opera Pia. Sesto. Premorendo detto signor Luogotenente a detta signora Francesca Maria Bruno sua consorte, vivendo questa vedova in compagnia de suoi figliuoli, ove ne fossero , pendente la di lei vita natural durante, facendo celebrare una Messa ebdomadaria, cioè quella portata dal capo secondo , con provvedere la cera, e suppellettili, avrà la goldita, ed usufrutto portato dal capo quinto, ed allorchè non rimanesse, e conservasse tale, potrà percevere, la di lei vita natural durante, lire 100 annue dal vocato a detta Opera pia. Settimo. La vocazione di detta Opera pia caderà nelle persone infra nominate, ed avranno le medesime la ragione d'usufruire, e godere li beni stabili, de quali nel capo quinto, tempo per tempo, che si farà luogo a caduno d'essi per la vocazione, cioè il primo chiamato sarà il suddetto signor Luogotenente Gio. Casimiro Negro, e la suddetta sua moglie, purchè questa si mantenghi nel modo stabilito nel capitolo sesto, ed avranno l'obbligo di far celebrare una sola Messa ebdomadaria, di cui in detto capo secondo, e di provvedere la cera, e suppellettili. Indi dopo la morte del medesimi subentreranno in detta vocazione li figliuoli maschi di detto signor Luogotenente Negro, e discendenti maschi da esso, E mancandovi la linea mascolina della famiglia di detto signor Luogotenente, subentreranno in detta vocazione le sue figlie loro vita natural durante solamente, e non altrimenti, con proibizione possa estendersi ne'discendenti delle figlie di detto signor Luogotenente, e tal vocazione dovrà essere di seniore in seniore. E dopo la morte di dette figlie del medesimo signor Luogotenente la vocazione in secondo luogo passerà nella persona del sign. Giuseppe Negro fratello di detto signor Luogotenente, indi ne suoi figliuoli maschi, e discendenti maschi da essi, e di seniore in seriore. Ed estinguendosi la linea mascolina della famiglia di detto signor Giuseppe, la vocazione suddetta passerà in terzo luogo cumulativamente nelle persone delli Germano, e Francesca fratello, e sorella Alziati nipoti ſororini di detto signor Capitano Negro, Maria Francesca, e Teresa tutte tre sorelle figlie del fu , signor Gio. Antonio Negro, tutte tre nipoti fraterne del medesimo signor Capitano, e ne loro figliuoli maschi, e discendenti maschi da medesimi sempre di seniore in seniore. E mancando la linea mascolina cumulati va di tutti li addetti vocati in terzo luogo, passerà la vocazione nella linea de discendenti dalle femmine, e la prima linea del discendenti femminili chiamati separatamente, all'evenienza si facci luogo a detta vocazione , sarà quella della famiglia di detto signor Luogotenente Gio. Casimiro Negro. Ed estinta questa linea de discendenti femmine passerà nella linea de discendenti femminili tanto della famiglia di detto signor Giuseppe Negro, quanto delle femmine delli suddetti Alziati, e delle suddette sorelle Negro di seniore in seniore. a, Ed estinguendosi anche queste linee femminili, la vocazione sarà della Compagnia del SS. Sacramento di detto luogo. con obbligo a detta Compagnia della celebrazione di una sol Messa perpetua ebdomadaria nella loro Chiesa, e resteranno dette due Messe stabilite come sopra nella Chiesa di Loreto, e la goldita, ed usufrutto di detti beni si consoliderà a favore di detta Compagnia. Ottavo. Mancandosi dalli suddetti vocati, o tralasciando li medesimi, cioè, ognuno del vocato più di due volte nel far adempire a detta Opera pia, succederà ad esso l'altro seniore chiamato nella forma espressa nel capitolo settimo. Nono. Sarà in libertà del detto sign. Luogotenente Negro di devenire alle permute, che stimerà con li beni suddetti, e quelli, che riceverà in permuta saranno surrogati a quelli, che rimetterà pure in permuta, e ciò tutte le volte, che lo crederà di suo vantaggio, ed anche di vantaggio della suddetta erezione. Decimo. Si è riservato a favore di detto sig. Capitano Negro di poter servirsi per sua mera abitazione a sua elezione di una porzione dell'appartamento di detto corpo di casa come sopra venduto, purchè tal elezione non pregiudichi alla decente abitazione dovuta a detto signor Luogotenente suo nipote nel medesimo corpo di casa, e quanto alli mobili, che si ritrovano presentemente appresso del suddetto sig. Luogotenente, e che servono al di lui uso per essere comuni, ove il detto sig. Capitano venisse ad abitare in detto corpo di casa, si potrà anch'egli approfittare di detti mobili. Undecimo. Il sig. Capitano Negro ha pur venduto, e ceduto al detto sig. Luogotenente Negro tutte le scorte, sementi, imprestanze, il tutto sì, e come si ritrovano appresso del Carlo Ardovino affittavole di detta cascina, e beni venduti, mediante che detto sig. Luogotenente paghi le L. 26o alla signora Teresa Scotta Negra sua sorella per l'accrescimento di dote statogli fatto da detto sig. Capitano in virtù d'instrumento 24 novembre 1753 rogato al nodaro recipiente. 1758. 2 o gennajo. Testamento, nel quale ha il predetto signor Capitano Negro memore d'aver fatto un contratto di vendita della cascina del Gorgo situata sovra le fini del luogo di San Germano, e casa in detto luogo a favore del sig. Gio. Casimiro Negro di lui nipote ex fratre per instrumento, 18 novembre 1756 rogato Bertoglio con gli obblighi, patti, e condizioni, de quali in esso, perciò quello conferma.

.......... Gio. Casimiro Negro sempre nel più seniore nel modo sovra prescritto, e venendo a mancare senza figliuoli maschi ambe esse linee, in tal caso ha sostituito alla detta sua eredità la Confraternita del Corpus Domini, avendo nominato in suo esecutor testamentario il sig. Pietro Giuseppe Torretta.

.......... Ora dalla sostanza del contratto sopra riferito viene a risultare apertamente essersi col colore d'un Opera pia, instituito dal sig. Capitano Pietro Negro un perpetuo fidecommisso con vari gradi di vocazione, consta infatti, che i beni debbono passare colla legge di perpetuo vincolo nei chiamati col solo peso ora di una, ora di due Messe ebdomadarie, lasciata a loro elezione la nomina di un Sa cerdote per celebrarle studiato di escludere il vincolo fidecommissario coll'apposizione di varie cautele, come sarebbe la destinazione dell'altare, e della Chiesa, ove abbiano a celebrarsi le messe, l'obbligo ingiunto a chiamati di fornire la cera, e le suppellettili, e la cessione fatta dall'acquisitore a tutti i chiamati dell'usufrutto degli stabili, pure in qualunque aspetto la cosa si riguardi, viene a risultare come disposizione contraria alla Regia legge, o voglia considerarsi come vero fidecommisso, o come una di quelle disposizioni, delle quali parla il S. 3 lib. 5 tit. 2, giacchè nel caso, di cui si tratta, si è sostanzialmente per contratto confermato anche da ultima volontà proposto di far passare per più generazioni l'usufrutto de beni col peso perpetuo della celebrazione d'una, o due messe. ebdomadarie a più gradi, ed ordini de chiamati. , Nè a far considerare il disifſato contratto sotto un diverso aspetto può ostare per avventura il riflesso, che siasi con esso in sostanza voluto dal signor Capitano Pietro Germano Negro erigere una cappellania laicale, mentre in tale supposto conterrebbe sempre un palliato fidecommisso, e ciò per due altri sostanziali riscontri, che ha il Magistrato sempre creduti valevoli per annullare sì fatte disposizioni, il primo, che l'importare del reddito dei beni sorpasserebbe d'assai quello dell'adempimento ai pesi ingiunti, onde il rimanente restar dovrebbe presso dei pretesi Patroni con niun altro titolo, salvo di un vero fidecommisso, il secondo, che in fatti per accrescere il più che fosse possibile l'utilità del Patroni medesimi si sarebbe loro attribuita la facoltà di nominare il celebrante ad nutum, assegnandogli quella elemosina, che si sarebbe potuta con minor loro discapito. ............

Quanto al primo capo dipendere la risoluzione di questo dalla qualità, e natura de' pesi, ed obblighi, per il che nella fissazione di tale quantità, e reddito, doversi aver riguardo , non solo alla perpetuità delle ordinate due messe in cadauna settimana nella determinata Chiesa fuori del luogo di San Germano, con maggior incomodo del Sacerdote, che ne adempirà gli obblighi, ma eziandio al peso della manutenzione della cera, suppellettili, e lingerie, ed ogni altra cosa necessaria, per tale celebrazione. ............. disse non dissentire, che da questo Magistrato venisse fissata cogli opportuni riguardi la dote della Cappellania, di cui si tratta, non omettendo però di far presente, che la Chiesa stabilita per la celebrazione delle messe in questione, trovasi in totale vicinanza, ed attiguità del luogo di San Germano, e così non potersi meritare verun riflesso l'allegato maggior incomodo del sacerdote.

Epilogo

CAUSA NEGRO

Le RR. CC. del 1729 già vietavano a' semplici borghesi il fare fedecommessi, il Capitano delle porte in Cameo, Pietro Germano Negro aveva venduto al Luogotenente Gio. Casimiro Negro suo nipote di fratello un corpo, di casa in San Germano, provincia di Vercelli, ed una caseina sul territorio di detto luogo, mediante il prezzo di lire 12,000 ; ma erasi in delo instromento stabilito che questo prezzo non potrebbe giammai esigersi dal venditore o suoi successori, ma dovesse rimanere vincolato e specialmente ipotecato sui beni venduti per dote di una chiamata Opera pia , consistente nella celebrazione, prima di una sola messa mensile, quindi di una messa ebdomadaria, e, nel caso ivi contemplato , di due messe pure ebdomadarie.

Il Luogotenente Negro apparente compratore, in corrispettivo della dispensa dal pagamento di dette lire 12m., aveva ceduti quei due fondi immobili a favore del chiamato, da aver luogo soltanto in usufrutto e goduta degli stessi beni, rappresentativa degli interessi di delle L. 12m.

Finalmente nel succitato instrumento si stabilivano le vocazioni alla pretesa Opera pia a favore della linea maschile, ed, estinguendosi la medesima , della linea femminile di detto Luogotenente Negro, e di altre linee ivi contemplate, con tale ordine successivo che l'usufrutto di detti beni sarebbe si reso progressivo a ben rinota posterità .

Presentatasi a decisione del Magistrato Supremo la controversia sulla sussistenza e non del narrato contratto , punto se esso involvesse o non un fedecommesso palliato, l'Ufficio dell'Avvocato Generale , in conclusosi del 15 giugno 1779, sottoscritte Cerruti , opinava dovessero dichiararsi insussistenti le vocazioni, di cui nel succitato instrumento del 18 novembre 1756 ; ma ravvisando efficace la vendita , di cui in esso conchiudeva assolversi il Domenico Bruno dalle domande dei fratelli Negro in rivendicazione della casa e della cascina, di cui si trattava, salvo ad essi le loro ragioni sul prezzo della vendita, solo la deduzione del fondo corrispondente ai pesi dell'Opera pia ordinata , pel cui accertamento chiedeva deputarsi alla medesima ed agli ulteriori chiamati un curatore ; tuttavia quantunque con ordinanza di voto del 5 aprile fosse stato deputato il curatore predetto , da cui fossero state date le convenienti deliberazioni per la separazione del fondo premenzionato, il Senato colla sua sentenza del 23 novembre 1781, a relazione del Senatore Carrone « circoscritta in ogni sua parte « la disposizione, di cui nell'instrumento del 18 agosto 1756, « pronunziava essere li beni dei quali si trattava rimasti nell « eredità del Capitano Pietro Germano Negro »; e con una seconda sentenza del 17 giugno 1782 pronunziava « avere spet« tato e spettare ai fratelli Negro, nella qualità di eredi del « Capitano. Pietro Germano Negro, la casa e beni , dei quali. a si trattava, coi frutti dal giorno della domanda fattane nel 1778 >>

Commentando il seguente articolo mi occorrerà di nuovamente occuparmi dei surriferiti giudicati in quanto che con essi venne annullata non solo la disposizione contenuta nel citato instromento del 1756 che, stabilendo progressive vocazioni ai beni di cui trattavasi, conteneva un fedecommesso, ma l'instrumento predetto in ogni sua parte.

Attenendomi ora alla questione che mi sono qui sopra proposta, e cosi al punto se la massima di giurisprudenza, assentata nelle premenzionate decisioni , potrebbe ancora seguirsi nell'applicazione del presente articolo , dirassi in senso negativo trovarsi il medesimo stanziato nel titolo delle successioni testamentarie; non parlarsi in esso che delle disposizioni , vocabolo questo esclusivamente appropriato agli atti di liberalità, ossia ai testamenti e donazioni , ed estraneo ai contratti; ed essere tanto vero che il Legislatore non intese di usarlo che in siffatto senso restrittivo, che egli stato unicamente sulle disposizioni con cui l'erede instituito od il legatario sia gravato di conservare e restituire : ciò non pertanto io credo che, se in un apparente contratto di compra e vendita venissero in oggi inserite clausole dirette a dare al prezzo od ai beni supposti venduti una destinazione involvente una successiva trasmissione loro a più persone o generazioni , i Magistrati non esiterebbero a ravvisare tali clausole come dirette a far frode allo spirito della prescrizione in questo articolo contenuta.

Siffatte clausole, tuttochè inserite in un simulato contratto, non lascerebbero di prendere il carattere di vere disposizioni testamentarie, avendo per oggetto ciò che l'apparente venditore vuole che si faccia della cosa sua ( sia che essa consista nei fondi o nel prezzo loro ) dopo la di lui morte : e di fatti il Senato di Piemonte nella prima succitata sua sentenza del 23 novembre 1781, chiamava disposizione il contenuto nell'instrumento del 1756 : dal che ne segue che le persone in primo luogo nominate , come quelle che goder dovessero dei frutti dei beni o degli interessi del prezzo loro non lascerebbero di figurare quali eredi istituti o legatari , e come sostituiti gli ulteriori chiamati a siffatto godimento.

 

PRATICA LEGALE  S E C O N D O LA R A G I O N C O M UN E, GLI USI D E L FOR O,

E LE COSTITUZIONI P A R T E - S E CO N DA -- Torino 1787